Procedure telematiche aperte:
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e segui le istruzioni che appariranno.
- Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Procedure tradizionali aperte:
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- Per partecipare al bando e richiedere chiarimenti bisogna attenersi alle informazioni specificate nel disciplinare di gara.
Procedure telematiche in economia:
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il contenuto degli atti di gara è necessario essere invitati dalla Stazione Appaltante.
Dopo aver eseguito l’accesso al portale l’operatore economico invitato troverà la documentazione
di gara attinente nella sezione 'Inviti'.
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Dettaglio
Bando (
PI200711-22 )
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Descrizione breve |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI E SANIFICAZIONE DELL’ARIA AMBIENTALE PER L’IRCCS “SAVERIO DE BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE (BARI) OLTRE AL SERVIZIO PER IL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DA AGENTI MICROBIOLOGICI, COMPRESO LEGIONELLA, NEGLI IMPIANTI IDRICI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA SANITARIA. CIG: 9331529D53. |
CIG: |
9331529D53 |
Direzione Proponente |
IRCCS “S. De Bellis” |
Incaricato: |
Nicola Giliberti |
Importo Appalto: |
2.388.000,00
(Iva Esclusa)
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Importo Base Asta: |
1.980.000,00
(Iva Esclusa)
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Criterio Aggiudicazione: |
Offerta economica più vantaggiosa |
Tipo Appalto: |
Servizi |
Termine Richiesta Quesiti: |
09/09/2022
ore
09:30:00
[Ora Italiana]
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Presentare le offerte entro il
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Data Originale - 20/09/2022
ore
14:00:00
[Ora Italiana]
Data Prorogata - 06/10/2022
ore
14:00:00
[Ora Italiana]
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Data I Seduta
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Data Originale - 26/09/2022
ore
12:00:00
[Ora Italiana]
Data Prorogata - 11/10/2022
ore
12:00:00
[Ora Italiana]
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Documentazione:
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Descrizione
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Allegato
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Avvisi di Rettifica:
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Descrizione
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Allegato
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Note |
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Avvisi
Data Pubblicazione
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Descrizione
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Allegato
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05/08/2022
ore
10:56
[Ora Italiana]
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Schema offerta tecnica |
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01/09/2022
ore
13:37
[Ora Italiana]
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Modello di Attestazione di avvenuto sopralluogo |
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Chiarimenti
Protocollo |
Quesito |
Risposta |
Allegato |
Quesito
PI202731-22
Risposta
PI235644-22 |
Buongiorno,
in riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
- nel Disciplinare di gara si fa piu' volte riferimento all’ “allegato – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA”, invero, non presente tra i documenti disponibili per il download all’interno del portale di gara; si chiede pertanto di voler provvedere alla sua pubblicazione al fine di consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di poter conoscere sia gli argomenti da indicare nella relazione tecnica che i relativi parametri di valutazione dell’offerta tecnica medesima;
- nel Disciplinare di gara si legge “Non e' consentito, pena l’esclusione dalla gara, l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneita' professionale”; dal momento che nel medesimo documento non e' stato specificato quali siano i requisiti di idoneita' professionale richiesti (in quanto il paragrafo di riferimento si intitola genericamente “Requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali”), si chiede di chiarire quali siano i requisiti di idoneita' professionale per i quali non e' consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento;
- in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata/raggruppata (RTI), si chiede se tutti i “Requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali” richiesti possano essere dimostrati e posseduti dal RTI nel suo complesso (es., per quanto riguarda i requisiti di capacita' economica e finanziaria, sommando i fatturati degli operatori raggruppati; per quanto riguarda i requisiti di capacita' tecnica e professionale, sommando gli importi dei contratti per servizi analoghi nel triennio di riferimento).
- dal momento che, per quanto esplicitato nei documenti di gara, il servizio oggetto di gara puo' essere suddiviso in servizio principale, ovvero “servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici, e sanificazione dell’aria ambientale” e servizio secondario, ovvero “servizio di controllo prevenzione e contenimento di rischi da agenti microbiologici, compreso la legionella negli impianti idrici di distribuzione dell’acqua sanitaria”, al fine di poter consentire la partecipazione anche in forma di RTI verticale o misto, si chiede di scorporare l’importo a base in gara per la quota stimata per la c.d. attivita' principale e per la quota per la c.d. attivita' secondaria.
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Lo schema offerta tecnica è quello inserito nei documenti di gara.
Per i requisiti generali e di idoneità professionale possono essere oggetto di avvalimento.
Per quanto riguarda la RTI eed il possesso dei requisiti, ci si rimette alla normativa vigente in materia.
La gara si conferma che è a lotto unico. |
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Quesito
PI202710-22
Risposta
PI235614-22 |
Buongiorno,
in riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
- nel Disciplinare di gara si fa piu' volte riferimento all’ “allegato – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA”, invero, non presente tra i documenti disponibili per il download all’interno del portale di gara; si chiede pertanto di voler provvedere alla sua pubblicazione al fine di consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di poter conoscere sia gli argomenti da indicare nella relazione tecnica che i relativi parametri di valutazione dell’offerta tecnica medesima;
- nel Disciplinare di gara si legge “Non e' consentito, pena l’esclusione dalla gara, l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneita' professionale”; dal momento che nel medesimo documento non e' stato specificato quali siano i requisiti di idoneita' professionale richiesti (in quanto il paragrafo di riferimento si intitola genericamente “Requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali”), si chiede di chiarire quali siano i requisiti di idoneita' professionale per i quali non e' consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento;
- in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata/raggruppata (RTI), si chiede se tutti i “Requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali” richiesti possano essere dimostrati e posseduti dal RTI nel suo complesso (es., per quanto riguarda i requisiti di capacita' economica e finanziaria, sommando i fatturati degli operatori raggruppati; per quanto riguarda i requisiti di capacita' tecnica e professionale, sommando gli importi dei contratti per servizi analoghi nel triennio di riferimento).
- dal momento che, per quanto esplicitato nei documenti di gara, il servizio oggetto di gara puo' essere suddiviso in servizio principale, ovvero “servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici, e sanificazione dell’aria ambientale” e servizio secondario, ovvero “servizio di controllo prevenzione e contenimento di rischi da agenti microbiologici, compreso la legionella negli impianti idrici di distribuzione dell’acqua sanitaria”, al fine di poter consentire la partecipazione anche in forma di RTI verticale o misto, si chiede di scorporare l’importo a base in gara per la quota stimata per la c.d. attivita' principale e per la quota per la c.d. attivita' secondaria.
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Già risposto: chiarimento richiesto due volte. |
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Quesito
PI222434-22
Risposta
PI235603-22 |
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, relativamente ai requisiti di qualificazione richiesti, ed in particolare al possesso ai requisiti riferiti a << iscrizione, da almeno 3 (tre) anni, ad associazioni nazionali ed internazionali esperte nel settore oggetto di gara, AIISA - NADCA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici- National Air Duct Cleaners Association); • disporre, nella propria struttura tecnico-operativa, di almeno: - un dipendente a tempo pieno in possesso di certificazione CVI (Certified Ventilation Inspector);
- due dipendenti a tempo pieno in possesso di certificazione ASCS (Air System Cleanig Specialist); - numero 2 dipendenti che abbiano seguito un corso per il campionamento. - numero 4 dipendenti specializzati nei servizi di sanificazione dell’aria ambientale che abbiano seguito un corso di formazione specifico. >> al fine di favorire la partecipazione del piu' alto numero di concorrenti possibile conformemente ai principi del favor partecipationis, proporzionalita' e ragionevolezza, si sottopongono le seguenti richieste:
PREMESSO CHE
fatto salvo il potere discrezionale in capo alle S.A. di fissare nella lex specialis i requisiti soggettivi specifici di partecipazione, con il rispetto della proporzionalita' e ragionevolezza e nel limite della non estraneita' rispetto all'oggetto della gara, i requisiti di partecipazione non devono risultare eccessivamente restrittivi, e non devono determinare una sostanziale limitazione della concorrenza;
CONSIDERATO
1. che NADCA e' un associazione privata statunitense che persegue lo scopo di fornire informazioni e strumenti utili sui metodi adeguati di ispezione, pulizia e ripristino degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) e che a tal fine ha elaborato nel 2013 uno standard (ACR 2013) che definisce le prestazioni ed i requisiti procedurali minimi per la valutazione, la pulizia e il tipristino di impianti HVAC;
2. che NADCA NON E’ ENTE DEPUTATO A RILASCIARE (e di fatto non rilascia, come desumibile dal relativo sito web: https://nadca.com) ALCUNA CERTIFICAZIONE sui processi o le procedure tecniche delle imprese che operano nel settore;
3. che tra le iniziative assunte da NADCA vi e' quella di rilasciare ai soggetti che abbiano seguito uno specifico corso di formazione il certificato ASCS (Air System Cleaning SpecialistI;
4. che in Italia AIISA, anch’essa associazione privata tra imprese operanti nel settore, a seguito di un accordo siglato con NADCA, rilascia certificazioni di cui sopra, che - lo si ribadisce - per espressa ammissione dell’interessata (http://aiisa.it/index.php?page=asce) riguardano i singoli e non le Ditte/Societa';
5. Che in Italia l’unico organismo di normazione riconosciuto a livello nazionale e comunitario ai sensi dell’art. 27 Regolamento UE n. 1025/2012 e' UNI - Ente Italiano di Normazione;
6. che l’Unione Europea, con Regolamento CE 765/2008 ha voluto che in ogni Stato membro vi fosse un solo ente per l’accreditamento degli organismi di certificazione, che in Italia e' Accredia;
7. che pertanto, da un lato, le norme tecniche elaborate da NADCA e/o AIISA non sono riconosciute come tali a livello comunitario; dall’altro, non essendo nessuna delle due associazioni accreditate, le stesse non possono rilasciare alcun certificato di conformita';
8. che in Italia la competenza ad istituire nuove figure professionali spetto allo Stato, con l’effetto che la certificazione ASCS non ha nell’ordinamento interno e neppure in quello comunitario alcun valore legale;
9. che la certificazione ASCS non ha nell’ordinamento interno e neppure in quello comunitario alcun valore legale;
10. che in ragione di quanto sopra, l’aver riservato la partecipazione alla gara agli operatori economici <> risulta discriminatorio e ingiustificatamente limitativo della concorrenza
SI CHIEDE
di eliminare ogni riferimento ai suddetti requisiti dagli atti di gara aprendo quindi la concorrenza al maggior numero di operatori economici che operano nell’ambito dei serivzi oggetto di gara, conformemente alle norme tecniche e standard di settore ed in particolare, a titolo esimplificativo non esaustivo:
- Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008)
- Delibera Conferenza Stato Regioni 5/10/2006 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”.
- “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”, accordo del 27/09/2001 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, documento 601S27SE.000 emanato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 276 del 27/11/2001.
- “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” emanato il 04/04/2000 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 103 del 05/05/2000 e soprattutto il piu' recente “Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti
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Così come più volte sancito da sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e, perultimo con parere dell'ANAC: "il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere posseduti (...) è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge."
Pertanto, si confermano in toto tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. |
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Quesito
PI222432-22
Risposta
PI235584-22 |
Si chiede gentilmente un riscontro alle seguenti richieste di chiarimento:
fatto salvo il potere discrezionale in capo alle S.A. di fissare nella lex specialis i requisiti soggettivi specifici di partecipazione, con il rispetto della proporzionalita' e ragionevolezza e nel limite della non estraneita' rispetto all'oggetto della gara, e considerando che i requisiti di partecipazione non devono risultare eccessivamente restrittivi, e non devono determinare una sostanziale limitazione della concorrenza, si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento relativamente ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, indicati a pagina 7 E 8 del Disciplinare di gara:
Alla luce delle risposte fornite alle richieste di chiarimento n. PI203912-22 e n. PI203864-22 in cui viene evidenziato che l’appalto non e' suddivisibile in lotti, si chiede conseguentemente di confermare che per soddisfare i requisiti relativi ai livelli di fatturato specifico e l’esecuzione di servizi analoghi, sia sufficiente che l’operatore economico abbia realizzato i valori richiesti e svolto i servizi analoghi nel “settore di attivita'” cui si riferisce l’appalto (prevenzione e gestione del rischio biologico), senza procedere quindi alla suddivisione analitica per specifiche singole attivita' come riportato a pag. 7 e 8 del disciplinare. Si porta alla vs attenzione che la suddivisione netta tra tipologie di attivita' identifica una richiesta di servizi “identici” e non “analoghi” contrariamente a quanto prevede il Codice Appalti.
A tal riguardo si vuole evidenziare che il Cons. Stato ha chiarito che un servizio e' da considerarsi analogo a quello posto a base di gara «se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicche' possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacita' di svolgere quest’ultimo» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18 dicembre 2017 n. 5944)
Si chiede inoltre di confermare che le medesime considerazioni sopra svolte sono da ritenersi valide anche con riferimento alle certificazioni ISO, e che verranno pertanto ritenute idonee le imprese in possesso di certificazioni rilasciate nel settore IAF di accreditamento EA35 per attivita' analoghe come sopra richiamato.
Con riferimento inoltre al requisito relativo a << L’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997,n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione e), di cui all’art. 3 del citato decreto;>> si chiede di confermare che l’appartenenza alla fascia di classificazione e) trattasi di un refuso in quanto per la partecipazione alla gara e' gia' previsto anche il raggiungimento di fatturati specifici e l’esecuzione di servizi analoghi e quindi il requisito risulta sproporzionato e limitativo della partecipazione soprattutto per le micro e piccole imprese.
Si ricorda che l’art 83 del D.lgs 50/2016 stabilisce per tutti i requisiti e le capacita' valevoli come criteri di selezione (requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, e capacita' tecnica e professionale) oltre al principio di proporzione anche quello della valorizzazione dell’interesse pubblico ad avere un ampio numero di potenziali partecipanti.
Restando in attesa di riscontro, e ringraziando anticipatamente per la risposta che ci vorrete gentilmente fornire, porgiamo cordiali saluti
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Essendo la gara a lotto unico si confermano tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. |
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Quesito
PI222321-22
Risposta
PI235576-22 |
1) In relazione alla previsione di cui alle pagine 7 e 11 del Disciplinare di gara, relativamente al fatturato specifico prodotto nell’ultimo triennio per servizio analogo, si chiede se con le predette previsioni si intende riferirsi ad un unico contratto presso struttura pubblica o privata avente ad oggetto sia il servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 100.000,00) sia il servizio di sanificazione dell’aria ambientale (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 170.000,00) oppure sia possibile dimostrarlo anche con riferimento a piu' contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al ‘servizio analogo’ purche' aventi generato un fatturato nel triennio 2019-2021 pari a ad € 100.000,00 per la pulizia e sanificazione degli impianti e € 170.000,00 per la sanificazione dell’aria ambientale.
2) In caso di risposta affermativa all’ultima parte del quesito di cui sopra, si chiede altresi' di conoscere se i diversi contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al ‘servizio analogo’ che abbiano generato un fatturato nel triennio 2019-2021 pari a ad € 100.000,00 per la pulizia e sanificazione degli impianti e ad € 170.000,00 per la sanificazione dell’aria ambientale possono far capo anche singolarmente ai diversi componenti del RTI in caso di partecipazione alla gara secondo tale forma aggregativa.
3) Si chiede altresi' se e' possibile che un’impresa che abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio, conseguendo il relativo attestato, possa partecipare alla gara associandosi in RTI con altre imprese.
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Punto 1) e 2) già precedentemente risposto: è stato richiesto per la seconda volta.
3) E' possibile che un’impresa che abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio, conseguendo il relativo attestato, possa partecipare alla gara associandosi in RTI con altre imprese.
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Quesito
PI221676-22
Risposta
PI235575-22 |
Spett.le Stazione Appaltante,
1_si chiede di confermare che per la valida partecipazione alla presente procedura sia necessario possedere soltanto i requisiti prescritti dall’ “Art. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del disciplinare di gara, che fissa i requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali. Pertanto, con riferimento all’art. “Art. 5.2. Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara si chiede di confermare che le richieste ulteriori rispetto a quanto riportato nel succitato art.4, peraltro non attinenti all’oggetto di gara, costituiscano un refuso e pertanto non se ne debba tener conto (segnatamente: iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997,n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione e).
A tal proposito, si sottolinea come l’abilitazione al D.M. n. 1997,n. 274 non e' un prerequisito chiesto dall’Associazione AIISA per l’iscrizione nel succitato albo da parte degli operatori economici specializzati nei servizi di trattamento aria, come al pari non e' contemplata dalle "Linee Guida per il controllo e la prevenzione della legionellosi" come requisito per lo svolgimento dei servizi di trattamento acqua e aria.
Invero, l’abilitazione ai sensi DM n. 1997 n. 274 e' rilasciata dalle competenti CCIAA esclusivamente agli operatori economici che abbiano svolto attivita' di mera pulizia, derattizzazione e disinfestazione, che non collima con le diverse attivita' altamente specialistiche oggetto di gara.
2_Per garantire la massima partecipazione degli operatori specializzati nel settore del trattamento aria ed acqua, si chiede consentire la dimostrazione del possesso dei requisiti di fatturato specifico anche attraverso la produzione di servizi svolti presso strutture non sanitarie;
3_Si chiede la pubblicazione delle planimetrie degli impianti aeraulici.
Distinti saluti
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La gara essendo a lotto unico i requisiti devono essere posseduti nel complesso.
Si conferma che i requisiti devono essere posseduti in strutture sanitarie pubbliche o private. |
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Quesito
PI220106-22
Risposta
PI235567-22 |
In relazione alla previsione di cui alle pagine 7 e 11 del Disciplinare di gara, relativamente al fatturato specifico prodotto nell’ultimo triennio per servizio analogo, si chiede se si con le predette previsioni si intende riferirsi ad un unico contratto presso struttura pubblica o privata avente ad oggetto sia il servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 100.000,00) sia il servizio di sanificazione dell’aria ambientale (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 170.000,00) oppure sia possibile dimostrarlo anche con riferimento a piu' contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al ‘servizio analogo’ purche' aventi generato un fatturato nel triennio 2019-2021 pari a ad € 100.000,00 per la pulizia e sanificazione degli impianti e € 170.000,00 per la sanificazione dell’aria ambientale.
Inoltre, si chiede di conoscere altresi' se il predetto requisito di fatturato specifico sul servizio analogo vada considerato requisito di capacita' tecnico-professionale (come peraltro appare esprimere il Disciplinare a p. 7 ultima parte lettera b in raccordo con lettera c) e quindi, a mente della previsione di cui a p. 8 del Disciplinare, posta in calce al paragrafo dedicato alla descrizione di tali requisiti, se sia ammesso l’avvalimento per la dimostrazione di tale requisito.
Si chiede anche di mettere a disposizione degli OE gli "allegati al disciplinare" citati nell' art. 5.2. punto C o specificare nel caso si tratti della sola istanza di partecipazione, e il "Modulo per la formulazione della offerta tecnica" art. 5.3.
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Chiarimento richiesto due volte: già risposto. |
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Quesito
PI216942-22
Risposta
PI235548-22 |
Spettabile IRCCS de Bellis,
Si inoltra il presente chiarimento in merito all'"Art.5.2 Documentazione amministrativa", punto "10. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000" del Disciplinare di Gara. In particolare l'Appaltatore e' in possesso di tutti i requisiti e certificazioni riportate in tale punto, ma non nella specifica quantita' richiesta. Pertanto si chiede se e' possibile partecipare alla gara dichiarando il numero attuale di dipendenti certificati, con l'impegno a garantire il raggiungimento della quantita' richiesta dalla Stazione Appaltante, al momento di inizio del servizio, in caso di aggiudicazione.
Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti. |
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. |
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Quesito
PI216563-22
Risposta
PI235545-22 |
A pagina 6 del Disciplinare, art. 3 "Sopralluogo obbligatorio", viene citato un modello allegato, non pervenuto nella documentazione messa a disposizione degli OE. A tal fine preghiamo la SA di pubblicare tale allegato. |
Il modello è stato inserito negli AVVISI. |
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Quesito
PI216484-22
Risposta
PI235543-22 |
Buongiorno,
in riferimento al SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO si segnala l'assenza dell'Allegato citato all'art. 3 del Disciplinare di gara e afferente il "MODELLO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO", si chiede di chiarire se detto modello verra' fornito in sede di sopralluogo o se dovra' essere compilato prima, in questo ultimo caso si chiede cortesemente la sua tempestiva pubblicazione nel presente portale.
Distinti saluti.
Mitsa srl |
Il modello è stato inserito negli AVVISI. |
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Quesito
PI216475-22
Risposta
PI235540-22 |
Buongiorno,
con la presente si rappresenta quanto segue:
- in riferimento al "SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO", lo scrivente operatore economico ha inviato via PEC la relativa richiesta indicando come preferenza la data del 5 settembre 2022 ore 11, si chiede pertanto conferma di tale data, rappresentando al contempo la possibilita' di modificare l'orario anticipando di un'ora il sopralluogo, ovvero alle ore 10 anziche' alle ore 11 del 5 settembre 2022;
- per poter procedere alla valutazione circa forma e modalita' di partecipazione alla gara si chiede cortesemente di dare tempestivo riscontro alla ns. richiesta di chiarimenti avente protocollo n. PI202710-22 del 2 agosto 2022 ore 15:23;
si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
MITSA srl |
EVASO |
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Quesito
PI206189-22
Risposta
PI235539-22 |
Buonasera. In merito a quanto previsto nel Disciplinare di Gara, Art. 4. Punto 1) C) si richiede se i 2 requisiti economici da 100k e 170k sono uno a scelta o da possedere entrambi.
In attesa di info, porgiamo un cordiale saluto.
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I requisiti sono da possedere entrambi. |
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Quesito
PI204446-22
Risposta
PI235537-22 |
In relazione alla previsione di cui alle pagine 7 e 11 del Disciplinare di gara, relativamente al fatturato specifico prodotto nell’ultimo triennio per servizio analogo, si chiede se si con le predette previsioni si intende riferirsi ad un unico contratto presso struttura pubblica o privata avente ad oggetto sia il servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 170.000,00) sia il servizio di sanificazione dell’aria ambientale (per un fatturato negli ultimi tre anni di € 100.000,00) oppure sia possibile dimostrarlo anche con riferimento a piu' contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al ‘servizio analogo’ purche' aventi generato un fatturato nel triennio 2019-2021 pari a ad € 170.000,00 per la pulizia e sanificazione degli impianti e € 100.000,00 per la sanificazione dell’aria ambientale.
Inoltre, si chiede di conoscere altresi' se il predetto requisito di fatturato specifico sul servizio analogo vada considerato requisito di capacita' tecnico-professionale (come peraltro appare esprimere il Disciplinare a p. 7 ultima parte lettera b in raccordo con lettera c) e quindi, a mente della previsione di cui a p. 8 del Disciplinare, posta in calce al paragrafo dedicato alla descrizione di tali requisiti, se sia ammesso l’avvalimento per la dimostrazione di tale requisito.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
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E' consentito anche la dimostrazione con piu' contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al ‘servizio analogo’ purche' aventi generato un fatturato nel triennio 2019-2021 pari a ad € 170.000,00 per la pulizia e sanificazione degli impianti e € 100.000,00 per la sanificazione dell’aria ambientale.
Per il predetto requisito è ammesso l'avvalimento per per la dimostrazione di tale requisito. |
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Quesito
PI202232-22
Risposta
PI203912-22 |
Premesso che la procedura di gara ha per oggetto dell’affidamento del servizio quinquennale di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici, e sanificazione dell’aria ambientale oltre al servizio per il controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso legionella, negli impianti idrici di distribuzione dell’acqua sanitaria e che l'importo complessivo a base d'asta e' di euro 1.650.000,00 iva esclusa nel quinquennio, si fa richiesta di sapere, in quanto non riportato nei documenti di gara pubblicati, la percentuale di divisione tra il servizio relativo alla pulizia e sanificazione deli impianti aeraulici e la sanificazione dell'aria ambientale (servizio relativo all'aria) ed il servizio per il controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso la legionella, negli impianti idrici di distribuzione dell'acqua sanitaria (servizio acqua). In attesa porgiamo distinti saluti. |
Essendo la gara a lotto unico è stato indicato, per l'appunto, l'importo complessivo a base d'asta di euro 1.650.000,00 iva esclusa nel quinquennio. |
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Quesito
PI203475-22
Risposta
PI203882-22 |
Si richiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione degli OE l'elaborato "Schema di offerta tecnica" citato nel disciplinare art. 5.3. Documentazione Tecnica |
Pubblicato negli AVVISI |
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Quesito
PI203782-22
Risposta
PI203864-22 |
Si sottopongono alla Vs attenzioni le seguenti richieste di chiarimento alle quali Vi chiediamo cortesemente di dare riscontro:
fatto salvo il potere discrezionale in capo alle S.A. di fissare nella lex specialis i requisiti soggettivi specifici di partecipazione, con il rispetto della proporzionalita' e ragionevolezza e nel limite della non estraneita' rispetto all'oggetto della gara, e considerando che i requisiti di partecipazione non devono risultare eccessivamente restrittivi, e non devono determinare una sostanziale limitazione della concorrenza, nonche' devono favorire la partecipazione delle PMI, si chiede gentilmente di prendere visione delle seguenti considerazioni:
l’attuale accorpamento in unico lotto di tre distinte attivita' (SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI; SANIFICAZIONE DELL’ARIA AMBIENTALE; SERVIZIO PER IL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DA AGENTI MICROBIOLOGICI, COMPRESO LEGIONELLA, NEGLI IMPIANTI IDRICI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA SANITARIA) con suddivisione netta dei relativi requisiti di qualificazione previsti al punto 4 del Disciplinare, risulta fortemente restrittivo e preclusivo della partecipazione ad imprese specializzate in una sola delle singole attivita' di appalto, e alle PMI contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE che reca tra i propri principi la facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.
Piu' specificamente, il considerando n. 78 della direttiva prevede che: «E’ opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessita' delle PMI … A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entita' dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacita' delle PMI, o su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto».
Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che ha attuato, tra le altre, la direttiva 2004/24/UE, prevede all’art. 30 comma 7 che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese», e all’art. 51 attua il principio della suddivisione in lotti al fine di ampliare la concorrenza a favore delle PMI, prevedendo al comma 1 che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle PMI, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
Alla luce di quanto sopra, e considerando inoltre che le caratteristiche intrinseche dell’appalto consentono di poter operare una suddivisione in lotti senza compromettere la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' del servizio, riprova ne e' il fatto che negli atti di gara non e' presente nessuna motivazione articolata che giustifichi la scelta operata di accorpare in unico lotto le attivita' di gara, e che i requisiti di qualificazione sono distintamente separati per tipologia di attivita', si chiede di procedere ad un suddivisione in lotti funzionali secondo le categorie di attivita' individuate negli atti di gara al fine garantire la piu' ampia partecipazione alle gare d’appalto di un maggior numero di Operatori Economici e delle PMI
Ringraziando anticipatamente per le risposte che ci vorrete gentilmente fornire, porgiamo cordiali |
l’Amministrazione non procede alla suddivisione dell’appalto in lotti, stante la possibilità - condivisa
dalla giurisprudenza amministrativa - di partecipazione degli operatori economici attraverso l’istituto
giuridico dell’avvalimento od anche la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese, con la
conseguenza di non ledere le micro, piccole e/o medie imprese e di non restringere il mercato o di falsare
la concorrenza; |
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Quesito
PI200792-22
Risposta
PI201986-22 |
Buonasera, avrei necessita' di conoscere le modalita' di partecipazione a questo bando di gara.
Grazie
Saluti |
Le modalità di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara. |
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Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi |
Tipo |
Contratto |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice |
Tipo di Amministrazione |
Provincia Sede di Gara |
Comune Sede di Gara |
Indirizzo Sede di Gara |
Senza Importo |
Valore Importo a base asta |
Valore Importo di aggiudicazione |
Data Pubblicazione |
Data Scadenza Bando |
Data Scadenza Pubblicazione Esito |
Requisiti di Qualificazione |
Codice CPV |
Codice SCP |
URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it |
Codice CIG |
Bando |
Servizi |
IRCCS “S. De Bellis” |
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |
Bari |
Castellana Grotte |
Via Francesco Valente, 4 |
NO |
2.388.000,00 |
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28/07/2022 |
06/10/2022 |
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9331529D53 |
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